Art. 138
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse;
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-138