Art. 135

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" è sostituita ogni volta dalla seguente: "possono"; b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "può essere utilizzato solo"; c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; e) Il comma 12 è soppresso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-135

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