Art. 135
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" è sostituita ogni volta dalla seguente: "possono";
b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "può essere utilizzato solo";
c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m";
d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
e) Il comma 12 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-135