Art. 130
In vigore dal 19 dic 1996
1. Il testo dell' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal testo dell' del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 cm";
b) al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 1 m";
c) il comma 6 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati;
d) al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: "catadiottrico" è aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il dispositivo deve essere posto sul paragrafo posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite dalle seguenti: "Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm";
e) al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: "catadiottri" è sostituita dalla seguente: "catadiottrici";
f) al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei dispositivi" è aggiunta la seguente: "catadiottrici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-130