Art. 87
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "per tutte le altre strade" sono sostituite dalle seguenti: "per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali";
b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore.";
c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: "o in caso di raccordo con le linee di arresto.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-87