Art. 87

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "per tutte le altre strade" sono sostituite dalle seguenti: "per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali"; b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore."; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o in caso di raccordo con le linee di arresto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-87

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