Art. 83
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) industriali, artigianali, commerciali;";
b) Al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.";
c) Al comma 5 le parole: "all'industria" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone di attività" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.";
d) Al comma 6 le parole: "di tipo <industria>" sono sostituite dalle
seguenti: "di attività singola" e le parole: "<zona industriale>"
sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale, zona artigianale,
zona commerciale>";
e) Al comma 7 dopo le parole: "o le zone industriali" sono inserite le seguenti: ", artigianali o commerciali"; dopo le parole: "la zona" la parola: "industriale" è soppressa e le parole: "<zona
industriale>" sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale>" o
"<zona artigianale>" o "<zona commerciale>";
f) Al comma 10, lettera a) le parole: "al punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-83