Art. 81
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b";
b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.";
c) Al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-81