Art. 149

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) È aggiunto in fine il seguente comma: "7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-149

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