Art. 150
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 252 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione.
3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonché al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale M.C.T.C..".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-150