Art. 152

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, alla lettera b) le parole: "i rimorchi agricoli e" sono soppresse e le parole: "di cui all', comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le condizioni previste dall', comma 2, del codice"; b) Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> è sostituito dal seguente: <punto e virgola>; è aggiunta infine la seguente lettera: "c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell', comma 1, del codice.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-152

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