Art. 157
In vigore dal 19 dic 1996
1. L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
"Art. 263 ( Cod. Str.)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle
targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all', comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all', comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-157