Art. 162

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo"; b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo"; c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-162

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