Art. 208
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso
ed è aggiunto il seguente periodo: ", compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-208