Art. 208

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso ed è aggiunto il seguente periodo: ", compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-208

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