Art. 207
In vigore dal 19 dic 1996
1. Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
"1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all' del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall', comma 10, del codice, e dall'art. 239.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-207