Art. 213
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" è sostituita dalla seguente: "devono";
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all', comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all' e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-213