Art. 216

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell', comma 1, lettera a), del codice.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-216

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