Art. 219
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 le parole: "383, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "203, comma 3, del codice,";
b) Al comma 3 dopo le parole: "ma prima della formazione del ruolo," sono aggiunte le seguenti: "è pari alla somma dovuta a norma dell', comma 3, del codice" e dopo le parole: "del procedimento" è aggiunta la parola: "e".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-219