Art. 219

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: "383, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "203, comma 3, del codice,"; b) Al comma 3 dopo le parole: "ma prima della formazione del ruolo," sono aggiunte le seguenti: "è pari alla somma dovuta a norma dell', comma 3, del codice" e dopo le parole: "del procedimento" è aggiunta la parola: "e".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-219

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