Art. 222

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "sotto la vigilanza dell'organo procedente" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente"; b) È aggiunto in fine il seguente comma: "9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: <Veicolo sottoposto a sequestro> e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-222

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