Art. 221

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine."; b) È aggiunto in fine il seguente comma: "3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-221

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