Art. 217
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "alla figura V.4." è aggiunto il seguente periodo: "Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.";
b) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti <contrassegni
invalidi> già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno
dovrà essere adeguato alle presenti norme.";
c) Al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso;
d) Al comma 5 le parole: "la targa del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto";
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno
invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve
disporre di un autoveicolo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-217