Art. 215

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 le parole da: "e può misurare" a: "isopropilico" sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-215

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