Art. 111

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405."; b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente"; c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" è inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero"; d) Il comma 4 è costituito dal seguente: "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza."; e) Al comma 6 è aggiunto di seguito il seguente periodo: "Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-111

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