Accordo medici medicina generaleCapo VI

Art. 72

Livelli di spesa programmati

In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell', lett. c, del d.leg.vo 502/92, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Sulla base della spesa storica e di parametri di spesa per soggetto assistito, calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinate componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del medico di medicina generale. 3. Gli accordi regionali devono prevedere, ai sensi dell', comma 1, lett. C: - le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; - le modalità di calcolo del livello di spesa programmato su parametri di spesa, individuati secondo il comma 2, tenendo conto: a) della popolazione pesata per età, per sesso e per particolari patologie; b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e nazionali; c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N.; - le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti, attraverso il supporto delle Commissioni professionali previste dall'accordo nazionale. 4. Il rispetto da parte del medico del livello di spesa programmato comporta, ai sensi dell', lett. c, d.leg.vo 502/92, la corresponsione di una quota variabile, stabilita dall'accordo regionale, rapportata a scaglioni di avvicinamento all'obiettivo prefissato. Una parte di tale quota è disponibile per tutti i medici che abbiano concorso utilmente al raggiungimento dell'obiettivo. 5. Sulla minore spesa indotta è calcolata una ulteriore quota, determinata dall'accordo regionale, destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il comitato consultivo locale di cui all'. 6. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti i medici di uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa tra le parti, sulla base della valutazione della spesa complessiva nell'ambito stesso, inerente la componente prescelta. 7. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-72

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