Accordo medici medicina generale›Capo I
Art. 11
Comitato consultivo di Azienda
In vigore dal 4 ott 1996
1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, previo parere del Comitato consultivo regionale, è costituito un comitato composto da:
a) il Direttore Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede;
b)quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dal Direttore Generale della Azienda;
c) cinque membri effettivi e cinque supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in rappresentanza degli incaricati di continuità assistenziale e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza sanitaria territoriale.
2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici convenzionati di ciascuna Azienda con il sistema proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale deve essere istituito il comitato.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei medici della città capoluogo di regione avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini provinciali.
4. L'Ordine provinciale dei Medici del capoluogo di Regione proclama gli eletti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Azienda.
6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all';
b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell';
c) motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all'ultimo comma dell';
d) cessazione del rapporto ai sensi dell', lettera e).
7. Inoltre, per la migliore organizzazione della medicina di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla:
a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.
8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la medicina generale e agli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.
9. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmate territoriali.
10. Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-11