Accordo medici medicina generale›Capo I
Art. 9
Diritti sindacali
In vigore dal 4 ott 1996
1. Ai membri di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base di intese adottate in ogni regione con i sindacati maggiormente rappresentativi.
2. Tale onere è a carico delle Aziende di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le
attività territoriali, ex L. 833/78.
4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 40 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Nelle Regioni e province autonome in cui operano meno di 1.000 medici di medicina generale viene riconosciuta la disponibilità di 10 ore settimanali a quei sindacati firmatari che associano almeno il 40% dei medici iscritti negli elenchi.
5. Per quanto attiene alle sostituzioni di cui al precedente comma, relative ai medici che svolgono compiti di continuità assistenziale, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita di 36 ore settimanali per ogni gruppo di 1000 iscritti o frazione di 1000, superiore a 300. Ai fini del raggiungimento del quorum di 300 possono essere utilizzati i "resti" provenienti dalle singole Regioni. Nelle Regioni con numero di incarichi inferiore a 300, la disponibilità di cui sopra è riconosciuta al sindacato che raggiunge un numero di iscritti superiore al 40%.
6. Il numero dei medici di medicina generale iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico del quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale.
7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. La norma non si applica per i rappresentanti sindacali dei medici della continuità assistenziale. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a rapporto orarlo per le attività territoriali ex L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-9