Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 13

Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale

In vigore dal 4 ott 1996
1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità; c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per: - gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici; - recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; e) revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all', comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto. 3. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e sentirlo a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell'addebito. 4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o all'applicazione della sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale dà corso all'applicazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, può impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di impugnazione, da notificare al Direttore generale della Azienda mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, il medico deve indicare il nominativo dell'arbitro di propria nomina, con allegato l'atto di accettazione dell'incarico da parte dello stesso. 6. Il collegio è composto da tre arbitri: - uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei Medici di altra Provincia della Regione; - uno nominato dal medico; - uno nominato dal Direttore generale dalla Azienda. 7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della Azienda entro 6 giorni: - sospende l'applicazione della sanzione; - individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico; - richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio; il Presidente dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni; - ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale. 8. Le parti hanno diritto di: - prendere visione della documentazione in possesso del collegio arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso; - essere ascoltate dal collegio arbitrale; - presentare al collegio ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai sensi del precedente comma. A tali fini il collegio assegna alle parti il termine di 15 giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di essere ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. 9. Il collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente. 10. Gli arbitri decidono secondo le norme previste dal presente accordo e dagli accordi regionali. 11. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti ed è redatto per iscritto. Deve contenere: 1 - l'indicazione delle parti 2 - l'indicazione della norma del presente accordo che prevede la possibilità di ricorrere all'arbitrato 3 - l'esposizione sommaria dei motivi 4 - il dispositivo 5 - l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato 6 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di apposizione. È valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione. 12. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti interessate e ne danno comunicazione alle stesse mediante trasmissione di un originale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 13. L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore generale. 14. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 15. La sede del collegio arbitrale è, di norma, presso l'Azienda, che è tenuta a fornire i supporti operativi necessari. 16. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato. Il Presidente dell'Ordine dei medici ed il Direttore Generale dell'Azienda operano in modo da assicurare la contemporaneità di eventuali sanzioni sospensive dell'attività professionale. 17. In caso di sospensione del rapporto al sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all', lett. "D" ed "E". 18. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-13

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