Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 10

Rappresentatività sindacale

In vigore dal 4 ott 1996
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentatività", si indicano, come criteri di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, i seguenti elementi: a) la consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dal medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse Aziende al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle OO.SS. a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali di categoria; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative dall'area della medicina generale negli ambiti territoriali valutata sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Ciò premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra elencati debba essere finalizzato a consentire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel settore e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dall' del D. L.vo 502/92 modificato ed integrato dal D.L.vo 517/93 le confederazioni e le Federazioni ed organizzazioni sindacali che risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi - si formulano le seguenti regole d'indirizzo: 3. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che: 1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe complessive; 2) relativamente alla precedente lettera b) abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti pari almeno al 6% del numero complessivo dei votanti per l'area della medicina generale; 3) relativamente alla precedente lettera c), abbiano strutture territoriali in almeno 1/3 delle Regioni e delle Provincie. 4. Nel caso di scostamenti minimi rispetto al discrimini quantitativi di cui al presente articolo si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione (Ministero Sanità) che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, la consistenza relativa delle varie OO.SS. e la dinamica di crescita di nuove OO.SS. 5. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 6. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-10

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