Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 5

Sospensione del rapporto convenzionale

In vigore dal 4 ott 1996
1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all', il medico deve essere sospeso dalle attività di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall' e dall'. 3. L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all', comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-5

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