Accordo medici medicina generaleCapo III

Art. 55

Sostituzioni

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione. 2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda. 3. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato. 4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall', l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. 5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilità oraria e utilizza i medici in reperibilità. 6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di assicurare l'attività, qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilità oraria perché lo sostituisca.
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