Accordo medici medicina generale›Capo III
Art. 51
Assenze giustificate
In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno;
b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata;
d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni.
e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni;
f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni;
g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non può superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-51