Accordo medici medicina generaleCapo III

Art. 51

Assenze giustificate

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno; b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata; d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni. e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni; f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni; g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non può superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-51

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