Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 46
Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia
In vigore dal 4 ott 1996
1. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell' della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50 (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4.375% a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-46