Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 44
Libera professione
In vigore dal 4 ott 1996
1. Fermo restando Quanto previsto dall', comma 2, al di fuori degli obblighi e dei competi previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera
professione nei confronti dei propri assistiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-44