Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 39
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
In vigore dal 4 ott 1996
1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività;
c) assistenza domiciliare integrata.
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera b) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-39