Art. 39 · Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 39

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Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

In vigore dal 4 ott 1996
1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività; c) assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera b) è disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-39