Accordo medici medicina generale›Capo III
Art. 56
Organizzazione della reperibilità
In vigore dal 4 ott 1996
1. L'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; dalle ore 13,00 alle 14,30 dei soli giorni prefestivi;
dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
2. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.
3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda può organizzare il servizio con i medici già convenzionati di continuità assistenziale, che si dichiarano disponibili.
5. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
6. Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
7. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'.
8. Nelle Aziende presso le quali non sia organizzato il sistema di reperibilità, è consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purchè ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il giorno successivo.
9. La sostituzione di cui al comma precedente può avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non può avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-56