Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 3

Titoli per la formazione delle graduatorie

In vigore dal 4 ott 1996
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. p. 1,00 b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109... p. 0,50 c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104... p. 0,30 d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna specializzazione o libera docenza........................... p. 2,00 e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza............. p. 0,50 f) attestato di formazione in medicina generale di cui all' , comma 2, e all', comma 2, del decreto legislativo n. 256/91....................................... p. 12,00 II - Titoli di servizio a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell' della legge 833/78 e dell', comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese complessivo................................ p. 0,20 Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell' sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo............................... p. 0,20 c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività........ p. 0,20 (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività........ p. 0,05 e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo............................ p. 0,20 f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina per ciascun mese........................................ p. 0,05 g) attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi per ciascun mese complessivo.......................... p. 0,10 h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per ciascun mese....................................... p. 0,05 i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di p. 0,50) per ciascun mese....................................... p. 0,10 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. 4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la maggiore età. 5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo. 6. Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all', comma 3, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base di intese annuali con i Sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale: a - una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all', comma 2, e all', comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91; b - una percentuale variabile dall'80% al 60% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a). Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-3

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