Accordo medici medicina generale›Capo I
Art. 4
Incompatibilità
In vigore dal 4 ott 1996
1. Ai sensi dell', comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all', comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'art.8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92.
2. È inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operatività;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' della legge n. 833/78;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell', comma 5, D.leg.vo n. 502/92;
e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.leg.vo n. 256/91 e i corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91.
3. L'incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgono attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività di medico di assistenza primaria con quella di continuità assistenziale.
4. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall' in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.
5. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-4