Accordo medici medicina generaleCapo III

Art. 54

Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. 4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-54

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