Accordo medici medicina generale›Capo III
Art. 59
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 4 ott 1996
1. L'Azienda previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, semprechè l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
2. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b) L. 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-59