Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 12

Comitato consultivo regionale

In vigore dal 4 ott 1996
1. In ciascuna regione è istituito un comitato composto da: a) assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente; b) cinque membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle Aziende della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla sanità su designazione dei Direttori Generali delle Aziende della Regione; c) sei membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in rappresentanza degli incaricati di continuità assistenziale e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza sanitaria territoriale. 2. I rappresentanti dei medici di medicina generale vengono eletti dai medici convenzionati con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini provinciali. 4. L'Ordine provinciale del capoluogo regionale proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 6. In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica. 7. La sede del comitato è indicata dalla Regione. 8. Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative ai servizi di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, attività programmata nei servizi territoriali, e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio. 9. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. 11. L'attività del Comitato è, comunque, finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-12

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