Accordo medici medicina generaleCapo I

Art. 16

Osservatorio Consultivo Permanente

In vigore dal 4 ott 1996
1. Con Decreto del Ministro della Sanità è istituito, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; - analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale; - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanità e con l'Agenzia degli affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina generale, nonché le problematiche relative alla formazione; - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e di Azienda; 2. L'Osservatorio esamina altresìi problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanità - Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed è composto: - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e dal funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia; - da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori regionali alla sanità; - da 5 rappresentanti del medici convenzionati di medicina generale, eletti dai membri medici del Comitati Consultivi Regionali, di cui all' del presente accordo. 4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Provincie Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza. 7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanità. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-16

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