Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 19

Rapporto ottimale

In vigore dal 4 ott 1996
1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell', comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell' della legge n. 833/78. 3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti. 4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle proce- dure di cui all', cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino. 5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1500 abitanti. 6. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell', comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7. Ferma restando la facoltà delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell', lett. g), decreto legislativo n. 502/92, per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il comitato regionale ex può chiedere alle Aziende di acquisire i dati dei cittadini residenti in un determinato ambito che hanno effettuato la scelta a favore di medici iscritti al di fuori dello stesso, al fine di definire, all'interno degli accordi regionali di cui sopra, i criteri per il calcolo del rapporto ottimale in quello stesso ambito territoriale. 8. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell' o dalla volontà dei medici. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B. 9. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di Azienda, deve esser comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. 10. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 11. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-19

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Rapporto ottimale (Art. 19 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.) — Testo vigente | Portale Normativo