Accordo medici medicina generale›Capo V
Art. 67
Assenze e sostituzioni
In vigore dal 4 ott 1996
1. Per le assenze, lo svolgimento dei compiti, e le relative sostituzioni del medico incaricato a tempo indeterminato si applicano gli , escluso il comma 2, 54, 55 e 56.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-67