Accordo medici medicina generaleCapo V

Art. 66

Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza

In vigore dal 4 ott 1996
1. Al fine di esercitare le attività indicate dal comma precedente i medici devono essere in possesso di attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale. 2. A tal fine: a - le Regioni formulano, con i criteri di cui all', comma 1, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico; b - le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino regionale; c - al corsi partecipano, in via prioritaria, i medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale secondo l'anzianità di incarico presso la stessa Azienda ed in via subordinata i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune che ne facciano domanda, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici residenti in Aziende limitrofe, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale; d - il corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-66

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