Accordo medici medicina generaleCapo V

Art. 68

Trattamento economico

In vigore dal 4 ott 1996
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all' con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuità assistenziale, compresa l'indennità di piena dispontbilità se spettante. 2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attività, assicurano i medici ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo