Accordo medici medicina generale›Capo V
Art. 68
68 / 116Trattamento economico
In vigore dal 4 ott 1996
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all' con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuità assistenziale, compresa l'indennità di piena dispontbilità se spettante.
2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attività, assicurano i medici ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-68