Accordo medici medicina generale›Capo V
Art. 65
Compiti
In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti:
a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato;
b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attività presso apposite centrali operative.
2. I medici di cui al comma precedente possono:
- collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attività di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza;
- essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-65