Accordo medici medicina generaleCapo V

Art. 65

Compiti

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti: a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato; b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attività presso apposite centrali operative. 2. I medici di cui al comma precedente possono: - collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attività di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza; - essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-65

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