Accordo medici medicina generale›Capo VI
Art. 71
Associazionismo medico
In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attività professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- differenti modalità di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
2. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale, in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
3. L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-71