Accordo medici medicina generaleCapo VI

Art. 71

Associazionismo medico

In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro: - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; - la gestione di studi e attività professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; - differenti modalità di erogazione dei compensi; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste. 2. La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale, in particolare: - prestazioni diagnostiche; - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 3. L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-71

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