Accordo medici medicina generale Allegato G›Capo VI
Art. 2
Attivazione del servizio domiciliare
In vigore dal 4 ott 1996
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad esempio:
a) impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio- ambientale che al quadro clinico, quali:
- insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
- insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
- arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
- gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
- cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
- paraplegici e tetraplegici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-2-2