Accordo medici medicina generale Allegato GCapo VI

Art. 3

Procedure per l'attivazione dell'assistenza

In vigore dal 4 ott 1996
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-3-2

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