Accordo medici medicina generaleCapo VI

Art. 74

Compensi

In vigore dal 4 ott 1996
1. Gli accordi regionali disciplinano le modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato (es. anziani piano assistenziale e scheda bisogni) - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualità) - rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di erogazione dell'attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-74

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